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215995
IDG951201585
95.12.01585 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nunziata Massimo
Sulla sopravvenuta incongruita' di una guarentigia universitaria: il divieto alla forza pubblica di accedere agli uffici universitari, se non con il previo consenso del Rettore (ex art. 166 t.u. 2 agosto 1933, n. 1592)
Riv. giur. scuola, an. 33 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 987-992
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18420; D1871
Premesso che gli istituti universitari hanno sempre goduto, nel quadro complessivo della organizzazione amministrativa, di un rilevante grado di autonomia, l' A. rileva come l' ordinamento giuridico abbia individuato precise guarentigie a tutela della liberta' di insegnamento e di ricerca del personale docente. Una peculiare manifestazione di tutela dell' autonomia universitaria e' rappresentata dall' art. 166 r.d. 1592/1933, che prevede il divieto alla forza pubblica di accedere agli uffici universitari se non con il previo consenso del rettore. L' A. esamina il fondamento di tale divieto, e ritiene che sia oggi auspicabile la sua abolizione.
art. 33 Cost. art. 166 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
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