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216019
IDG951501609
95.15.01609 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lener Giorgio
Formalismo giurisprudenziale e forma dei contratti dell' ENEL
Nota a Cass. sez. II civ. 29 agosto 1994, n. 7575
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 555-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18100; D14254; D3172
La massima della sentenza annotata afferma che "tutti i contratti degli enti pubblici, compreso il contratto privatistico nei casi in cui ne e' consentita la stipulazione alla p.a., devono farsi per iscritto a pena di nullita' (nella specie, si e' ritenuto che anche i contratti di somministrazione di energia elettrica sono soggetti a tale prescrizione formale)". Richiamata la controversia all' esame della Corte, l' A. esamina la sentenza, sollevando il dubbio che l' erronea soluzione, di sapore squisitamente formalistico, egli afferma, appare strumentale rispetto all' esigenza di far prevalere le "ragioni" dell' ENEL. Cio' in considerazione del fatto che, pur ammettendo l' esattezza dell' asserita nullita' negoziale, l' iter argomentativo seguito dalla Cassazione non si imponeva come necessario ed altra via, sostiene l' A., piu' favorevole all' utente era dato percorrere.
art. 1 d.p.r. 21 dicembre 1965, n. 1720 art. 1559 c.c.



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