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216020
IDG951501610
95.15.01610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Francesco P.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 16 marzo 1994, n. 2510
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 588-592
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31363; D306114; D4053
L' A. richiama le argomentazioni della decisione in epigrafe che hanno consentito alla Corte di riconoscere l' interesse ad agire, ai fini dell' esperimento dell' azione di nullita' del contratto di compravendita di un immobile concluso dal curatore (previamente autorizzato dal giudice delegato) e dall' acquirente del bene in questione, in capo ad un soggetto la cui posizione differenziata, rispetto alla generalita' di coloro che avrebbero potuto partecipare alla vendita con o senza incanto, viene individuata nella circostanza dell' "avere la sede della sua azienda alberghiera al piano superiore dello stabile e dalla prospettazione di una esigenza attuale di ampliamento e potenziamento della relativa attivita'". L' A. mostra di non condividere le affermazioni della sentenza. Propone una rimeditazione sul tema dell' individuazione delle forme di tutela azionabili dal terzo estraneo alla procedura attraverso i provvedimenti pronunciati dal giudice delegato nella fase di liquidazione dell' attivo, richiamando le posizioni di giurisprudenza e dottrina sul tema.
art. 108 l. fall. art. 100 c.p.c. art. 1418 c.c. art. 1421 c.c.



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