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| IDG951501610 | |
| 95.15.01610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Francesco P.
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| Osservazione a Cass. sez. I civ. 16 marzo 1994, n. 2510
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 588-592
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31363; D306114; D4053
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| L' A. richiama le argomentazioni della decisione in epigrafe che
hanno consentito alla Corte di riconoscere l' interesse ad agire, ai
fini dell' esperimento dell' azione di nullita' del contratto di
compravendita di un immobile concluso dal curatore (previamente
autorizzato dal giudice delegato) e dall' acquirente del bene in
questione, in capo ad un soggetto la cui posizione differenziata,
rispetto alla generalita' di coloro che avrebbero potuto partecipare
alla vendita con o senza incanto, viene individuata nella circostanza
dell' "avere la sede della sua azienda alberghiera al piano superiore
dello stabile e dalla prospettazione di una esigenza attuale di
ampliamento e potenziamento della relativa attivita'". L' A. mostra
di non condividere le affermazioni della sentenza. Propone una
rimeditazione sul tema dell' individuazione delle forme di tutela
azionabili dal terzo estraneo alla procedura attraverso i
provvedimenti pronunciati dal giudice delegato nella fase di
liquidazione dell' attivo, richiamando le posizioni di giurisprudenza
e dottrina sul tema.
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| art. 108 l. fall.
art. 100 c.p.c.
art. 1418 c.c.
art. 1421 c.c.
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