| La sentenza annotata afferma il principio secondo cui "nell' ipotesi
di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente e di
intestazione dello stesso bene ad altro soggetto, che il disponente
abbia inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero
strumento formale di trasferimento della proprieta' del bene per l'
attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del
destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non
gia' del denaro ma dell' immobile poiche', secondo la volonta' del
disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest' ultimo bene
viene arricchito il patrimonio del beneficiario; conseguentemente, il
conferimento, ai sensi dell' art. 737 c.c., avra' ad oggetto l'
immobile, con il valore acquisito al tempo dell' apertura della
successione e non il denaro impiegato per l' acquisto". L' A. prende
occasione per verificare la tenuta del principio affermato, rispetto
ad alcune sollecitazioni esercitate dalla prassi, per verificare,
cioe', se le donazioni indirette non costituiscano, ormai, uno
strumento a disposizione dell' autonomia dei privati per conseguire
obiettivi che il legislatore non ha consentito di raggiungere in via
diretta. Viene rilevato il fatto che il ricorso al procedimento
indiretto, di per se' piu' agile poiche' svincolato dal rigore
formale proprio della donazione tipica, finisce col rendere lecito
cio' che, direttamente, non lo sarebbe affatto, permettendo di
realizzare, in uno con il soddisfacimento delle esigenze delle parti,
la salvaguardia di altri interessi ritenuti meritevoli di tutela. L'
A. analizza il principio, a cui si uniforma la pronuncia in epigrafe,
sotto il profilo emergente dalle connessioni con la disciplina dei
rapporti patrimoniali tra coniugi.
| |