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216021
IDG951501611
95.15.01611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Lorenzo Ciro
Intestazione del bene in nome altrui: appunti in margine a una giurisprudenza recente
Nota a Cass. sez. ii civ. 8 febbraio 1994, n. 1257
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 614-617
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30292; D3036
La sentenza annotata afferma il principio secondo cui "nell' ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene ad altro soggetto, che il disponente abbia inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprieta' del bene per l' attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non gia' del denaro ma dell' immobile poiche', secondo la volonta' del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest' ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario; conseguentemente, il conferimento, ai sensi dell' art. 737 c.c., avra' ad oggetto l' immobile, con il valore acquisito al tempo dell' apertura della successione e non il denaro impiegato per l' acquisto". L' A. prende occasione per verificare la tenuta del principio affermato, rispetto ad alcune sollecitazioni esercitate dalla prassi, per verificare, cioe', se le donazioni indirette non costituiscano, ormai, uno strumento a disposizione dell' autonomia dei privati per conseguire obiettivi che il legislatore non ha consentito di raggiungere in via diretta. Viene rilevato il fatto che il ricorso al procedimento indiretto, di per se' piu' agile poiche' svincolato dal rigore formale proprio della donazione tipica, finisce col rendere lecito cio' che, direttamente, non lo sarebbe affatto, permettendo di realizzare, in uno con il soddisfacimento delle esigenze delle parti, la salvaguardia di altri interessi ritenuti meritevoli di tutela. L' A. analizza il principio, a cui si uniforma la pronuncia in epigrafe, sotto il profilo emergente dalle connessioni con la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
art. 179 lett. b c.c. art. 737 c.c. art. 769 c.c. art. 771 c.c. art. 808 c.c.



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