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| IDG951501613 | |
| 95.15.01613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Paone Vincenzo
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| Il divieto di pubblicita' ingannevole e' ancora sanzionato penalmente
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 19 gennaio 1994
Cass. sez. VI pen. 19 ottobre 1993
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 121-125
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31130; D531
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| Secondo la sentenza della sez. VI della Cassazione in epigrafe, l'
art. 13 l. 283/1962, che vieta la pubblicita' ingannevole attuata
mediante l' etichettatura o in qualsiasi altro modo, non e' stato
abrogato a seguito dell' entrata in vigore del d.lg. 109/1992.
Secondo la sentenza delle sezioni unite, "in forza dello stesso d.lg.
109/1992, e' da ritenersi depenalizzata anche la violazione prevista
dall' art. 13 l. 283/1962". L' A. ritiene che il divieto di
pubblicita' ingannevole non sia piu' sanzionato penalmente, tuttavia
non ritiene condivisibile la sentenza delle sezioni unite ancorche'
abbia concluso in questo senso. Richiamato l' orientamento della
dottrina e della giurisprudenza in materia, l' A. sostiene che la
decisione e' criticabile sia perche' non accenna neppure all'
orientamento consolidato sui rapporti tra l' art. 13 cit. e il d.p.r.
322/1982, sia perche' non offre solide argomentazioni a sostegno
della soluzione adottata con riferimento all' entrata in vigore del
d.lg. 109/1992. Vengono esposte le ragioni per cui e' criticabile
anche la sentenza delle sezioni semplici, per quanto riguarda la non
ritenuta abrogazione dell' art. 13 cit.
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| art. 5 l. 29 marzo 1951, n. 327
art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 111
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