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216023
IDG951501613
95.15.01613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paone Vincenzo
Il divieto di pubblicita' ingannevole e' ancora sanzionato penalmente
Nota a Cass. sez. un. pen. 19 gennaio 1994 Cass. sez. VI pen. 19 ottobre 1993
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 121-125
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31130; D531
Secondo la sentenza della sez. VI della Cassazione in epigrafe, l' art. 13 l. 283/1962, che vieta la pubblicita' ingannevole attuata mediante l' etichettatura o in qualsiasi altro modo, non e' stato abrogato a seguito dell' entrata in vigore del d.lg. 109/1992. Secondo la sentenza delle sezioni unite, "in forza dello stesso d.lg. 109/1992, e' da ritenersi depenalizzata anche la violazione prevista dall' art. 13 l. 283/1962". L' A. ritiene che il divieto di pubblicita' ingannevole non sia piu' sanzionato penalmente, tuttavia non ritiene condivisibile la sentenza delle sezioni unite ancorche' abbia concluso in questo senso. Richiamato l' orientamento della dottrina e della giurisprudenza in materia, l' A. sostiene che la decisione e' criticabile sia perche' non accenna neppure all' orientamento consolidato sui rapporti tra l' art. 13 cit. e il d.p.r. 322/1982, sia perche' non offre solide argomentazioni a sostegno della soluzione adottata con riferimento all' entrata in vigore del d.lg. 109/1992. Vengono esposte le ragioni per cui e' criticabile anche la sentenza delle sezioni semplici, per quanto riguarda la non ritenuta abrogazione dell' art. 13 cit.
art. 5 l. 29 marzo 1951, n. 327 art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283 d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109 d.lg. 27 gennaio 1992, n. 111



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