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216024
IDG951501614
95.15.01614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipriani Franco
Sulle spese nel procedimento cautelare amministrativo
Nota a ord. Cons. Stato ad. plen. 1 ottobre 1994, n. 10 ord. Cons. Stato sez. IV 14 dicembre 1993, n. 1689 ord. Cons. Stato sez. VI 10 dicembre 1993, n. 1287
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 2, pt. 3, pag. 68-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D153; D4042
L' adunanza plenaria ha stabilito che nel processo amministrativo le spese del procedimento cautelare, sia quelle di primo grado, sia quelle di appello, vanno tutte liquidate con la sentenza definitiva di primo grado sul merito e addossate, salva compensazione parziale o totale, al soccombente nel merito. E cio' perche' il procedimento cautelare e', nel processo amministrativo, sempre e soltanto un incidente del giudizio sul merito. Richiamata cosi' la pronuncia, l' A. espone una serie di motivi per cui questa decisione e' da ritenere non soddisfacente. Auspica che l' adunanza plenaria torni sui suoi passi.
art. 68 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 26 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 31 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 91 c.p.c. art. 92 c.p.c.



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