| La sentenza in epigrafe afferma, prima, che rientrano nella nozione
di "giurisdizione", ai sensi dell' art. 177 Trattato CEE, i giudici
ordinari che esercitano il controllo su un lodo in caso di appello,
di opposizione, di "exequatur" o di qualsiasi altra via di
impugnazione ammesso dall' ordinamento nazionale. Esamina, quindi, la
questione sollevata dal giudice nazionale se le norme del Trattato
CEE ostino all' applicazione, da parte di un' impresa distributrice
nazionale di energia elettrica, di una clausola di approvvigionamento
esclusivo, contenuta nelle condizioni generali di vendita, che vieti
ad un distributore locale di importare energia elettrica destinata
alla distribuzione pubblica. La questione e' stata esaminata nell'
ambito della disciplina contrattuale e normativa che regola la
distribuzione elettrica nei Paesi Bassi. L' A. esamina le soluzioni
date dalla Corte sotto il profilo della nozione di posizione
dominante collettiva, e per quanto riguarda la ammissibilita' di
clausole restrittive della concorrenza poste in essere da un' impresa
monopolistica legale o che opera in regime di concessione esclusiva.
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