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216034
IDG951501624
95.15.01624 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Domenici Margherita
In tema di opposizione di terzo all' esecuzione esattoriale. Anche il privilegio del fisco e' soggetto al principio di ragionevolezza
Nota a C. Cost. 27 luglio 1994, n. 358
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-4
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2182; D21823
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 52 comma 2 lett. b) d.p.r. 602/1973, in relazione agli artt. 24, 31, 41 e 47 Cost., "nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore, nell' esecuzione esattoriale, possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti, per atto pubblico di donazione, in data anteriore al matrimonio". L' A. commenta favorevolmente la decisione. Evidenzia la novita' di maggior rilievo nell' intento di contemperare esigenze contrastanti ma non incompatibili, come l' interesse pubblicistico a che sia garantita l' effettivita' dell' esecuzione esattoriale, a tutto vantaggio dell' erario, con l' interesse del privato, coniuge, parente o affine del debitore, che ha diritto di sottrarre all' esecuzione per debiti altrui i suoi beni.
art. 52 comma 2 lett. b d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602



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