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216038
IDG951501628
95.15.01628 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Majo Francesco Maria
Distribuzione selettiva: e' valida la garanzia del produttore limitata ai soli prodotti acquistati presso distributori autorizzati?
Nota a CGCE 13 gennaio 1994 (causa C-376/92)
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1A, pag. 1-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716
La sentenza annotata si inserisce nel filone giurisprudenziale in tema di legittimita' degli accordi di distribuzione selettiva, affrontando due nuovi aspetti di carattere tecnico-giuridico connessi con tali accordi. Il primo caso riguarda la questione della rilevanza di un accordo di distribuzione selettiva del c.d. aspetto dell' ermeticita', ovvero se esso debba considerarsi condizione essenziale affinche' una rete di distribuzione possa considerarsi legittima. Il secondo caso riguarda la validita' di una clausola dell' accordo di distribuzione selettiva con la quale "si limitava la garanzia relativa ai difetti di produzione dei soli prodotti venduti dai concessionari autorizzati". L' A. esamina la sentenza trattando i seguenti punti: Gli accordi di distribuzione selettiva e i loro effetti verso i terzi. Il criterio dell' ermeticita'. L' esclusione della garanzia. Le soluzioni della sentenza saranno accolte favorevolmente, afferma l' A., da operatori economici appartenenti ad una rete selettiva, tuttavia resta aperto il problema di come poter conciliare l' esigenza di tutela del produttore-fornitore di una rete a fronte di rivenditori non autorizzati, con la tutela dei consumatori.
art. 85 n. 1 Tr. CEE art. 85 n. 2 Tr. CEE



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