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| IDG951501628 | |
| 95.15.01628 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Majo Francesco Maria
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| Distribuzione selettiva: e' valida la garanzia del produttore
limitata ai soli prodotti acquistati presso distributori autorizzati?
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| Nota a CGCE 13 gennaio 1994 (causa C-376/92)
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1A, pag. 1-14
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8716
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| La sentenza annotata si inserisce nel filone giurisprudenziale in
tema di legittimita' degli accordi di distribuzione selettiva,
affrontando due nuovi aspetti di carattere tecnico-giuridico connessi
con tali accordi. Il primo caso riguarda la questione della rilevanza
di un accordo di distribuzione selettiva del c.d. aspetto dell'
ermeticita', ovvero se esso debba considerarsi condizione essenziale
affinche' una rete di distribuzione possa considerarsi legittima. Il
secondo caso riguarda la validita' di una clausola dell' accordo di
distribuzione selettiva con la quale "si limitava la garanzia
relativa ai difetti di produzione dei soli prodotti venduti dai
concessionari autorizzati". L' A. esamina la sentenza trattando i
seguenti punti: Gli accordi di distribuzione selettiva e i loro
effetti verso i terzi. Il criterio dell' ermeticita'. L' esclusione
della garanzia. Le soluzioni della sentenza saranno accolte
favorevolmente, afferma l' A., da operatori economici appartenenti ad
una rete selettiva, tuttavia resta aperto il problema di come poter
conciliare l' esigenza di tutela del produttore-fornitore di una rete
a fronte di rivenditori non autorizzati, con la tutela dei
consumatori.
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| art. 85 n. 1 Tr. CEE
art. 85 n. 2 Tr. CEE
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