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| IDG951501633 | |
| 95.15.01633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giancotti Gianandrea
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| In tema di requisiti per l' ammissibilita' dell' opposizione tardiva
al decreto ingiuntivo
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| Nota a Cass. sez. lav. 11 dicembre 1993, n. 12224
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1A, pag. 65-68
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4073; D40750; D44001
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| La fattispecie riguarda una notificazione ex art. 140 c.p.c. del
decreto ingiuntivo eseguita nel luogo non costituente piu' abitazione
del destinatario, con successiva consegna alla madre di questi della
comunicazione del deposito presso la casa comunale. Secondo la
Cassazione, vista l' assenza nel caso in esame degli elementi
essenziali del procedimento notificatorio, deve essere escluso che la
notificazione possa essere ritenuta eseguita seppure in forma
viziata. Viene cassata pertanto la decisione del giudice di merito
per aver erroneamente applicato il principio secondo cui la nullita'
della notificazione rende ammissibile l' opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., purche' l' ingiunto sia in
grado di dimostrare che a causa della nullita' egli non abbia avuto
conoscenza del decreto. L' A. approfondisce l' esame della questione,
riferendo sul panorama giurisprudenziale in materia tutt' altro che
univoco.
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| art. 140 c.p.c.
art. 160 c.p.c.
art. 650 c.p.c.
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