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216044
IDG951501634
95.15.01634 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Porpora Antonio
Infortunio "in itinere": requisiti di accesso alla tutela previdenziale
Nota a Cass. sez. lav. 10 dicembre 1993, n. 12179
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1A, pag. 69-73
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
La sentenza annotata esclude, nel caso di specie, la sussistenza del c.d. infortunio "in itinere". La massima afferma che "nel caso di incidente stradale occorso al lavoratore il quale, durante la sospensione del lavoro, scelga di tornare a casa per consumare il pasto utilizzando un ciclomotore, l' indennizzabilita' dell' infortunio deve essere esclusa ove l' uso del mezzo di trasporto non risulti giustificato dalla distanza da percorrere in relazione alla durata dell' interruzione dell' attivita' lavorativa". L' A. esamina la questione relativa ai criteri per l' identificazione dell' infortunio "in itinere", e la senteza, che si uniforma ai principi definiti dalla Suprema Corte in materia, che l' A. richiama. Conclusivamente vengono dedicati alcuni cenni alla risarcibilita' del danno biologico in riferimento all' infortunio "in itinere".
art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124



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