| Una donna coniugata, consensualmente separata, partoriva un figlio
circa tre anni dopo l' omologazione della separazione. Dopo l' inizio
della separazione legale, pero', tra i coniugi vi era stata una
ripresa delle frequentazioni reciproche, ma la moglie aveva altresi'
intrattenuto una relazione extraconiugale. Data tale ultima
circostanza, il marito proponeva ricorso per ottenere il mutamento
del titolo della separazione con addebito alla moglie e, nel
giudizio, si instaurava il contraddittorio anche sulla questione
dell' avvenuta riconciliazione. Quasi contestualmente, il marito
agiva in disconoscimento del bambino che era stato denunciato come
figlio legittimo suo e delle moglie. Pendenti questi due giudizi, poi
riuniti, il marito agiva altresi' per ottenere la rettificazione
dell' atto di nascita del bambino, nel senso che laddove risultava il
cognome del preteso padre doveva, invece, leggersi quello della
madre. Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte d' Appello
ordinava, invece, la correzione dell' atto. La Corte di Cassazione
cassa la sentenza impugnata, affermando il principio che, sostiene l'
A., merita piena adesione, secondo il quale "il procedimento di
rettificazione degli atti dello stato civile, volto ad adeguare le
risultanze dell' atto alla situazione effettiva conforme alle
previsioni di legge non e' esperibile quando vi sia contestazione in
ordine allo stato, perche' tale contrasto deve risolversi nel
contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad
oggetto lo stato stesso".
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