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216051
IDG951501641
95.15.01641 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Occhino Francesca
I limiti dell' azione di rettificazione degli atti dello stato civile
Nota a Cass. sez. I civ. 26 gennaio 1993, n. 951
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1A, pag. 147-152
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18004; D30130; D30127
Una donna coniugata, consensualmente separata, partoriva un figlio circa tre anni dopo l' omologazione della separazione. Dopo l' inizio della separazione legale, pero', tra i coniugi vi era stata una ripresa delle frequentazioni reciproche, ma la moglie aveva altresi' intrattenuto una relazione extraconiugale. Data tale ultima circostanza, il marito proponeva ricorso per ottenere il mutamento del titolo della separazione con addebito alla moglie e, nel giudizio, si instaurava il contraddittorio anche sulla questione dell' avvenuta riconciliazione. Quasi contestualmente, il marito agiva in disconoscimento del bambino che era stato denunciato come figlio legittimo suo e delle moglie. Pendenti questi due giudizi, poi riuniti, il marito agiva altresi' per ottenere la rettificazione dell' atto di nascita del bambino, nel senso che laddove risultava il cognome del preteso padre doveva, invece, leggersi quello della madre. Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte d' Appello ordinava, invece, la correzione dell' atto. La Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata, affermando il principio che, sostiene l' A., merita piena adesione, secondo il quale "il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, volto ad adeguare le risultanze dell' atto alla situazione effettiva conforme alle previsioni di legge non e' esperibile quando vi sia contestazione in ordine allo stato, perche' tale contrasto deve risolversi nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto lo stato stesso".
art. 167 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 art. 232 c.c.



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