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216052
IDG951501642
95.15.01642 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Putti Pietro Maria
Appunti in tema di responsabilita' contrattuale nel trasporto di persone su mezzi a "fluenza"
Nota a Cass. sez. III civ. 13 gennaio 1993, n. 356
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1A, pag. 153-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31741; D317410
La massima della sentenza annotata afferma che "nel trasporto di persone in seggiovia il vettore si libera da responsabilita' solo provando, ai sensi dell' art. 1681 c.c., di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale responsabilita' permane per tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso sino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo usato e questi, ormai fermo a terra, non puo' piu' risentire dei medesimi". L' A. prende occasione da questa sentenza per esaminare alcune tematiche in materia di trasporto per seggiovia, richiamando la giurisprudenza di merito che, secondo l' A., non e' giunta a soluzioni unitarie ne' convincenti.
art. 1681 c.c.



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