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216056
IDG951501646
95.15.01646 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dominici Margherita
In tema di momento determinante per la sussistenza della legittimazione ad agire e di ordine delle questioni
Nota a App. Torino 12 luglio 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1B, pag. 11-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312202
La sentenza annotata risolve nel senso dell' inammissibilita' dell' azione del socio, titolare di una sola azione, ad impugnare la deliberazione dell' assemblea, nel periodo di sospensione, ex l. 281/1985, della disciplina che limitava il diritto di impugnativa, ex d.p.r. 136/1975. Secondo la Corte d' Appello, infatti, al momento della decisione della causa l' efficacia della norma sospesa era stata ripristinata per scadenza del termine triennale previsto dalla legge; la questione controversa riguarda, percio', la rilevanza della disciplina sulla legittimazione ad agire durante lo svolgimento del giudizio. L' A. esamina la questione, richiamando la teoria secondo la quale le condizioni dell' azione, alle quali appartiene la legittimazione ad agire, devono "sussistere nel momento in cui la causa viene decisa", e riferendo anche su diversa posizione giurisprudenziale. La Corte si e' pronunciata anche sulla questione proposta nell' appello incidentale circa la tardivita' dell' impugnazione presentata oltre la scadenza del termine perentorio di 3 mesi previsto dall' art. 2377 comma 2 c.c. L' A. esamina la questione relativa all' ordine in cui le questioni devono essere trattate dal giudice, ed esamina la soluzione di cui alla sentenza, secondo la quale e' stato ritenuto che il termine perentorio di 3 mesi per impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio non andasse sospeso e che l' impugnazione fosse tardiva, poiche' il godimento di un adeguato periodo di riposo per avvocati e procuratori legali non impedisce di impugnare entro 3 mesi dalla deliberazione, prima o dopo le vacanze.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 art. 6 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 art. 19 l. 4 giugno 1985, n. 281 art. 2377 comma 2 c.c.



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