| 216056 | |
| IDG951501646 | |
| 95.15.01646 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Dominici Margherita
| |
| In tema di momento determinante per la sussistenza della
legittimazione ad agire e di ordine delle questioni
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a App. Torino 12 luglio 1994
| |
| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1B, pag. 11-14
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D312202
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza annotata risolve nel senso dell' inammissibilita' dell'
azione del socio, titolare di una sola azione, ad impugnare la
deliberazione dell' assemblea, nel periodo di sospensione, ex l.
281/1985, della disciplina che limitava il diritto di impugnativa, ex
d.p.r. 136/1975. Secondo la Corte d' Appello, infatti, al momento
della decisione della causa l' efficacia della norma sospesa era
stata ripristinata per scadenza del termine triennale previsto dalla
legge; la questione controversa riguarda, percio', la rilevanza della
disciplina sulla legittimazione ad agire durante lo svolgimento del
giudizio. L' A. esamina la questione, richiamando la teoria secondo
la quale le condizioni dell' azione, alle quali appartiene la
legittimazione ad agire, devono "sussistere nel momento in cui la
causa viene decisa", e riferendo anche su diversa posizione
giurisprudenziale. La Corte si e' pronunciata anche sulla questione
proposta nell' appello incidentale circa la tardivita' dell'
impugnazione presentata oltre la scadenza del termine perentorio di 3
mesi previsto dall' art. 2377 comma 2 c.c. L' A. esamina la questione
relativa all' ordine in cui le questioni devono essere trattate dal
giudice, ed esamina la soluzione di cui alla sentenza, secondo la
quale e' stato ritenuto che il termine perentorio di 3 mesi per
impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio non andasse
sospeso e che l' impugnazione fosse tardiva, poiche' il godimento di
un adeguato periodo di riposo per avvocati e procuratori legali non
impedisce di impugnare entro 3 mesi dalla deliberazione, prima o dopo
le vacanze.
| |
| art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
art. 6 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136
art. 19 l. 4 giugno 1985, n. 281
art. 2377 comma 2 c.c.
| |
| | |