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216057
IDG951501647
95.15.01647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Raiti Giovanni
Inammissibilita' del ricorso cautelare "ante causam" per insufficienti elementi di individuazione del merito cautelando: una surrettizia pronuncia di "non liquest"?
Nota a ord. Trib. Catania sez. IV 6 aprile 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1B, pag. 27-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022
Il "giudice designato" dal Tribunale alla trattazione del giudizio cautelare "ante causam" per la concessione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. ribadisce la propria giurisprudenza favorevole alla pronuncia di inammissibilita' del ricorso nel caso di insufficiente individuazione, in seno ad esso, dell' oggetto del merito cautelando. Richiamato cosi' il contenuto dell' ordinanza e ripercorso l' iter argomentativo della stessa, l' A. espone le ragioni del proprio disaccordo nei confronti della posizione giurisprudenziale in commento, trattando i seguenti punti: La preferibile sussunzione dell' ipotesi in commento entro la categoria generale della nullita' anziche' entro quella dell' inammissibilita'. Il regime procedimentale accessorio al rilievo della carente indicazione del merito cautelando in seno al ricorso introduttivo "ante causam".
art. 669 bis c.p.c. art. 700 c.p.c.



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