| La massima della sentenza annotata afferma che "l' attivita' prestata
dal socio accomandante a favore della societa' come lavoratore
subordinato e, successivamente, come professionista esterno, il
rilascio di fideiussioni, il compimento di atti meramente esecutivi,
la trattazione di un affare isolato e di minima rilevanza giuridica
senza procura speciale, non concretano la violazione del divieto di
immistione e non consentono, di conseguenza, la dichiarazione di
fallimento in estensione del socio accomandante". L' A. rileva il
duplice pregio della sentenza che, da un lato, affronta con scrupolo
e rigore il delicato compito di "riconduzione" della fattispecie
concreta all' astratto modello normativo e, perche', dall' altro
lato, fissa, con convincenti argomentazioni, alcuni principi
innovativi in questa materia. L' A. esamina, quindi, i vari aspetti
della pronuncia trattando i seguenti argomenti: L' accomandante
"dirigente amministrativo" e l' accomandante consulente "esterno". Il
rilascio di fideiussioni a favore della societa'. La trattazione di
affari sociali. Le operazioni bancarie. Gli atti di scarsa rilevanza
economica. Questioni in tema di procura.
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