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216062
IDG951501652
95.15.01652 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nobili Massimo Oro
Immodificabilita', in via negoziale, del vincolo a parcheggio (art. 18 della legge 765 del 1967) costituito mediante concessione edilizia, su determinate aree
Nota a App. Roma 23 marzo 1993
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 1B, pag. 79-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D18220; D30403
La massima della sentenza annotata afferma che "e' ammissibile derogare in via convenzionale a quanto previsto nel progetto di una costruzione approvato dal Comune e comprendente, a seguito di atto d' obbligo, la destinazione di specifiche aree a parcheggio ex art. 18 l. 765/67; e cioe', a condizione che il costruttore alienante adibisca a tal fine altre aree in possesso dei requisiti prescritti dalla legge in ordine all' ubicazione ed all' estensione". L' A. approfondisce l' esame della problematica relativa al regime dei parcheggi di cui all' art. 41 sexies l. 1150/1942, novellato dall' art. 8 l. 765/1967. Sostiene: l' inefficacia assoluta degli atti privati di costruzione o rimozione del vincolo, come nella fattispecie in esame; la nullita' degli atti dispositivi che, pur non pretendendo di costituire o rimuovere il vincolo su determinate aree, risultino in contrasto con il regime legale imperativo conseguente al vincolo costituito con la concessione (come nella fattispecie esaminata dalle sezioni unite). Non e' quindi condivisibile la sentenza annotata, che ha rimesso alla negoziazione privata il mutamento delle aree vincolate dalla concessione a parcheggio; mutamento che si puo' attuare esclusivamente, su istanza dell' interessato, a seguito di un accertamento di conformita' a legge, da parte dell' autorita' competente, delle nuove aree indicate ed al conseguente rilascio di una concessione edilizia in modifica.
art. 41 sexies l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765



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