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216064
IDG951501654
95.15.01654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trevisson Lupacchini Tiziana
Aspetti formali e no della richiesta di procedimento
Nota a Cass. sez. I pen. 22 aprile 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 5-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60015
La sentenza annotata considera la richiesta del ministro della Giustizia, a cui e' subordinata la procedibilita' per i fatti indicati negli artt. 8, 9 e 10 c.p., un "atto politico", come tale caratterizzato da discrezionalita' politica ed insindacabile, perche' svincolato da ogni limite normativo che non sia quello affatto indeterminato dell' opportunita' politica. Pertanto, l' atto deve essere sottoscritto personalmente dal ministro o, al piu', da un sottosegretario di Stato, in quanto soggetto politico, delegato dallo stesso ministro. Non puo', quindi, ritenersi integrata la condizione di procedibilita' nel caso in cui l' atto sia sottoscritto da un funzionario del Ministero. L' A. esamina la questione, richiamando le posizioni che attribuiscono alla richiesta ministeriale natura di atto amministrativo e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale i provvedimenti ministeriali adottati con la formula "per il ministro", anche se sottoscritti dal direttore generale, impegnano direttamente il ministro. Secondo indirizzi meno formalistici, la richiesta di procedimento puo' essere inviata anche per telegramma. Secondo l' A., piu' della questione formale relativa alla sottoscrizione dell' atto, desta preoccupazione la stessa sopravvivenza, in un ordinamento come il nostro, di atti governativi consistenti in valutazioni di opportunita' politica e quindi insindacabili, i quali, sia pure in via mediata, vanno ad incidere nella sfera di diritti individuali che trovano salvaguardia nell' art. 13 Cost.
art. 342 c.p.p.



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