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216066
IDG951501656
95.15.01656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marini Luigi Michelangelo
Acquisto simulato di droga e pretesa testimonianza dell' agente provocatore
Nota a App. Torino sez. II pen. 13 luglio 1993
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 58-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D50161; D50162
Secondo la sentenza in commento, il privato, che per incarico di ufficiali di polizia giudiziaria avvicini un soggetto e ne acquisti droga allo scopo di consentire l' individuazione e magari l' arresto di costui come spacciatore, non commette, nell' atto in cui riceve la sostanza, il reato di illecita detenzione di stupefacenti di cui all' art. 73 d.p.r. 309/1990, giacche' fruisce della scriminante di cui all' art. 51 c.p. Pertanto egli puo' essere sentito come testimone nel processo penale per spaccio intentato contro colui dal quale ha comprato la droga, e la sua deposizione puo' determinare la condanna dell' imputato. Sintetizzato cosi' il contenuto della sentenza, l' A. esamina la questione rilevandone alcuni aspetti problematici sia sotto il profilo sostanziale che processuale.
art. 97 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 51 c.p. art. 197 c.p.p.



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