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216073
IDG951501663
95.15.01663 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giancotti Gianandrea
Decorrenza del termine a proporre reclamo contro il provvedimento in camera di consiglio a partire dalla comunicazione (sia pure integrale) con biglietto di cancelleria
Nota a Cass. sez. I civ. 28 aprile 1994, n. 4106
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 239-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D450; D40205; D4415; D4171
La prima questione riguarda il problema se il cancelliere addetto all' ufficio che ha emesso il provvedimento reclamabile rientri o meno fra i soggetti titolari del potere di far decorrere il termine breve per la proposizione del reclamo ex art. 739 comma 2 c.p.c. Al problema, secondo la sentenza, deve essere data risposta positiva. La seconda questione riguarda l' idoneita' della notifica, cosi' come effettuata nel caso di specie, a far decorrere il termine breve per il reclamo. La Corte respinge le censure mosse dal ricorrente, e cioe': che l' intestazione dell' atto conteneva la dizione "comunicazione"; che le formalita' poste in essere dalla cancelleria non potevano considerarsi notificazione in quanto non possedevano i requisiti richiesti dall' art. 137 c.p.c. dal momento che la copia del decreto allegato alla comunicazione era una semplice velina priva della dichiarazione di conformita' all' originale, mancando della firma del cancelliere e del timbro "depositata in cancelleria oggi 22 maggio 1991", esistente nell' originale contenuto nel fascicolo d' ufficio. Secondo l' A., non sono rinvenibili argomenti decisivi contrari alla soluzione data al primo problema; non appare, invece, del tutto convincente la soluzione data alla seconda questione.
art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 58 c.p.c. art. 137 c.p.c. art. 739 c.p.c.



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