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| IDG951501663 | |
| 95.15.01663 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giancotti Gianandrea
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| Decorrenza del termine a proporre reclamo contro il provvedimento in
camera di consiglio a partire dalla comunicazione (sia pure
integrale) con biglietto di cancelleria
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| Nota a Cass. sez. I civ. 28 aprile 1994, n. 4106
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 239-242
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D450; D40205; D4415; D4171
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| La prima questione riguarda il problema se il cancelliere addetto
all' ufficio che ha emesso il provvedimento reclamabile rientri o
meno fra i soggetti titolari del potere di far decorrere il termine
breve per la proposizione del reclamo ex art. 739 comma 2 c.p.c. Al
problema, secondo la sentenza, deve essere data risposta positiva. La
seconda questione riguarda l' idoneita' della notifica, cosi' come
effettuata nel caso di specie, a far decorrere il termine breve per
il reclamo. La Corte respinge le censure mosse dal ricorrente, e
cioe': che l' intestazione dell' atto conteneva la dizione
"comunicazione"; che le formalita' poste in essere dalla cancelleria
non potevano considerarsi notificazione in quanto non possedevano i
requisiti richiesti dall' art. 137 c.p.c. dal momento che la copia
del decreto allegato alla comunicazione era una semplice velina priva
della dichiarazione di conformita' all' originale, mancando della
firma del cancelliere e del timbro "depositata in cancelleria oggi 22
maggio 1991", esistente nell' originale contenuto nel fascicolo d'
ufficio. Secondo l' A., non sono rinvenibili argomenti decisivi
contrari alla soluzione data al primo problema; non appare, invece,
del tutto convincente la soluzione data alla seconda questione.
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| art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 58 c.p.c.
art. 137 c.p.c.
art. 739 c.p.c.
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