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216074
IDG951501664
95.15.01664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lascialfari Massimo
La Cassazione riafferma la irrisarcibilita' degli interessi legittimi
Nota a Cass. sez. un. civ. 20 aprile 1994, n. 3732
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 249-256
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D11130; D1600; D307; D18220
La sentenza annotata conferma l orientamento secondo cui il danno subito da un soggetto in conseguenza della illegittima lesione di un interesse legittimo non e' risarcibile; la posizione soggettiva di colui che richiede agli organi amministrativi il rilascio di una concessione edilizia e' di interesse legittimo e, pertanto, il danno a tale posizione, conseguente all' illegittimo diniego di rilascio della menzionata concessione, ancorche' annullato in sede giurisdizionale, non e' risarcibile. Premesso che la questione affrontata dalla sentenza trova, adesso, una soluzione nell' art. 8 comma 7 d.l. 486/1994, l' A. rileva come rimanga irrisolta la problematica inerente alla (negata) tutela risarcitoria della lesione ad interessi legittimi nei casi in cui nulla in merito disponga la legge. L' A. approfondisce l' esame della questione alla luce dell' art. 13 l. 142/1992, del diritto comunitario, della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene che debba essere superato il permanere di ingiustificate situazioni di irrisarcibilita'.
art. 31 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 13 l. 19 febbraio 1992, n. 142 art. 2043 c.c.



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