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216075
IDG951501665
95.15.01665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassinari Federico
Ordinaria e straordinaria amministrazione nella societa' in nome collettivo
Nota a Cass. sez. I civ. 12 marzo 1994, n. 2430
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 269-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312112
La questione esaminata dalla Cassazione si riferisce ad una societa' in nome collettivo nella quale, per clausola statutaria, l' amministrazione e la rappresentanza sociale spettavano a due soci tra loro disgiuntamente, per gli atti di ordinaria amministrazione, e congiuntamente per quelli di straordinaria. L' A. richiama la vicenda giudiziaria che la Cassazione ha risolto nella pregiudiziale distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Essa afferma che "la stipulazione quale utilizzatore, da parte di una societa' in nome collettivo, di un contratto di leasing, costituisce compimento di un atto di ordinaria amministrazione, ai fini dell' individuazione della legittimazione statutaria dell' amministratore-rappresentante, tutte le volte in cui tale contratto si riferisce a beni strumentali insostituibili per il perseguimento dell' oggetto sociale, indipendentemente dal rapporto in concreto esistente tra valore dei beni ed ammontare del capitale sociale". L' A. evidenzia come, con la sentenza in epigrafe, il diritto giurisprudenziale in materia di distinzione tra ordinarieta' e straordinarieta' nella gestione dell' impresa si arricchisca di un nuovo ed importante elemento.
art. 2298 c.c.



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