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| IDG951501665 | |
| 95.15.01665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tassinari Federico
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| Ordinaria e straordinaria amministrazione nella societa' in nome
collettivo
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| Nota a Cass. sez. I civ. 12 marzo 1994, n. 2430
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 269-274
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312112
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| La questione esaminata dalla Cassazione si riferisce ad una societa'
in nome collettivo nella quale, per clausola statutaria, l'
amministrazione e la rappresentanza sociale spettavano a due soci tra
loro disgiuntamente, per gli atti di ordinaria amministrazione, e
congiuntamente per quelli di straordinaria. L' A. richiama la vicenda
giudiziaria che la Cassazione ha risolto nella pregiudiziale
distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Essa afferma che "la stipulazione quale utilizzatore, da parte di una
societa' in nome collettivo, di un contratto di leasing, costituisce
compimento di un atto di ordinaria amministrazione, ai fini dell'
individuazione della legittimazione statutaria dell'
amministratore-rappresentante, tutte le volte in cui tale contratto
si riferisce a beni strumentali insostituibili per il perseguimento
dell' oggetto sociale, indipendentemente dal rapporto in concreto
esistente tra valore dei beni ed ammontare del capitale sociale". L'
A. evidenzia come, con la sentenza in epigrafe, il diritto
giurisprudenziale in materia di distinzione tra ordinarieta' e
straordinarieta' nella gestione dell' impresa si arricchisca di un
nuovo ed importante elemento.
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| art. 2298 c.c.
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