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216078
IDG951501668
95.15.01668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giacchero Giovanna
Surrogazione dell' assicuratore nel diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale
Nota a Cass. sez. III civ. 6 dicembre 1993, n. 12055
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 311-314
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165; D30542
Viene affrontata la questione dei limiti oggettivi dell' azione di surroga dell' assicuratore nei diritti dell' assicurato verso il terzo danneggiante. Alla questione la sentenza annotata da' una risposta in modo chiaro, afferma l' A.: l' assicuratore non puo' esercitare l' azione di surroga relativamente ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa, ossia, specificamente, al danno biologico e al danno morale. L' A. esamina la questione, rilevando come questo orientamento vada confermando l' indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione nel 1992 e che sembra destinato, egli afferma, a chiudere il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui limiti oggettivi della surroga assicurativa e sull' interpretazione dell' art. 1916 comma 1 c.c.
art. 1916 comma 1 c.c. Cass. 20 giugno 1992, n. 7577 Cass. 14 dicembre 1992, n. 13173



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