| L' A. richiama la fattispecie esaminata dalla Corte, che si delinea
come un contratto a prestazioni corrispettive ove il pagamento del
prezzo era stato sottoposto a condizione sospensiva dell' adempimento
di un' obbligazione accessoria, costituita da un contratto di mandato
"in rem propriam" e da eseguirsi entro un certo termine ritenuto
essenziale. I giudici di merito hanno interpretato il contratto nel
senso di una cessione del contratto con l' apposizione di una valida
clausola condizionale risolutiva, mista, inerente al prezzo della
cessione. La Suprema Corte, cassando con rinvio, ha affermato che
"nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione
risolutiva, a cui sia stata assoggettata l' obbligazione del
cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale
obbligazione l' elemento costitutivo del contratto, e' inconciliabile
con la causa del negozio, con la conseguenza che va ritenuta
impossibile ai sensi dell' art. 1354 c.c. e, quindi, come non
apposta". L' A. esamina le problematiche sottese all' argomento in
questione, attraverso la trattazione dei seguenti punti: non mancato
avveramento della condizione bensi' inadempimento; i limiti dell'
autonomia contrattuale; il problema della condizione meramente
potestativa; l' adempimento in pendenza di condizione.
| |