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216080
IDG951501670
95.15.01670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannaccone Attilio
L' adempimento dedotto in condizione
Nota a Cass. sez. III civ. 24 giugno 1993, n. 7007
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1A, pag. 329-332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30604
L' A. richiama la fattispecie esaminata dalla Corte, che si delinea come un contratto a prestazioni corrispettive ove il pagamento del prezzo era stato sottoposto a condizione sospensiva dell' adempimento di un' obbligazione accessoria, costituita da un contratto di mandato "in rem propriam" e da eseguirsi entro un certo termine ritenuto essenziale. I giudici di merito hanno interpretato il contratto nel senso di una cessione del contratto con l' apposizione di una valida clausola condizionale risolutiva, mista, inerente al prezzo della cessione. La Suprema Corte, cassando con rinvio, ha affermato che "nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, a cui sia stata assoggettata l' obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione l' elemento costitutivo del contratto, e' inconciliabile con la causa del negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell' art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta". L' A. esamina le problematiche sottese all' argomento in questione, attraverso la trattazione dei seguenti punti: non mancato avveramento della condizione bensi' inadempimento; i limiti dell' autonomia contrattuale; il problema della condizione meramente potestativa; l' adempimento in pendenza di condizione.
art. 1354 c.c.



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