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| IDG951501674 | |
| 95.15.01674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Canale Guido
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| Arbitrato e legge di riforma: disciplina transitoria e principio di
indivisibilita' del lodo
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| Nota a App. Torino 16 giugno 1994
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1B, pag. 89-92
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4465; D44652
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| L' A. mostra di non condividere la sentenza in commento nella parte
in cui viene affermata la immediata applicabilita' della riforma
contenuta nella l. 25/1994, anche, quindi, ai giudizi di impugnazione
al momento di entrata in vigore della stessa. Ne' puo' essere
condivisa la soluzione secondo cui, rilevato il vizio di violazione
del contraddittorio relativo al quesito, per il quale vi era stato il
rifiuto della accettazione della domanda nuova introdotta, l' intero
lodo impugnato e' stato annullato. Cio' appare in contrasto con la
assunta premessa della immediata applicabilita' della novella. Delle
due l' una, sostiene l' A.: o si fa riferimento alla opinione di
maggioranza esistente sotto il vigore della precedente normativa,
secondo la quale la nullita' di una parte del lodo travolge l' intera
decisione arbitrale; oppure si applica la riforma che, all' art. 22
l. 25/1994, afferma che nell' ipotesi in cui il vizio incida su una
sola parte del lodo, deve essere annullata quella sola parte.
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| art. 22 l. 5 gennaio 1994, n. 25
art. 829 n. 9 c.p.c.
art. 830 c.p.c.
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