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216084
IDG951501674
95.15.01674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canale Guido
Arbitrato e legge di riforma: disciplina transitoria e principio di indivisibilita' del lodo
Nota a App. Torino 16 giugno 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 2, pt. 1B, pag. 89-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4465; D44652
L' A. mostra di non condividere la sentenza in commento nella parte in cui viene affermata la immediata applicabilita' della riforma contenuta nella l. 25/1994, anche, quindi, ai giudizi di impugnazione al momento di entrata in vigore della stessa. Ne' puo' essere condivisa la soluzione secondo cui, rilevato il vizio di violazione del contraddittorio relativo al quesito, per il quale vi era stato il rifiuto della accettazione della domanda nuova introdotta, l' intero lodo impugnato e' stato annullato. Cio' appare in contrasto con la assunta premessa della immediata applicabilita' della novella. Delle due l' una, sostiene l' A.: o si fa riferimento alla opinione di maggioranza esistente sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale la nullita' di una parte del lodo travolge l' intera decisione arbitrale; oppure si applica la riforma che, all' art. 22 l. 25/1994, afferma che nell' ipotesi in cui il vizio incida su una sola parte del lodo, deve essere annullata quella sola parte.
art. 22 l. 5 gennaio 1994, n. 25 art. 829 n. 9 c.p.c. art. 830 c.p.c.



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