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| IDG950602384 | |
| 95.06.02384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gallesio-Piuma Maria E.
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| Esenzioni legislative dalla revocatoria fallimentare e marginalita'
dell' azione nei confronti di un soggetto "forte"
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| Contributo alle "Settimane di studio dedicate al diritto
fallimentare" organizzate dal Cons. Sup. Mag., Frascati, 26-29 aprile
1994/20-24 giugno 1994
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| Giur. comm., an. 21 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 1055-1080
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313330
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| (Sommario: - Profili introduttivi. - Soggetti esenti dalla
revocatoria fallimentare in forza di specifica previsione
legislativa. Soggetti esenti specificatamente individuati all' art.
67 l. fall.: A) L' Istituto di emissione. B) Istituti autorizzati a
compiere operazioni di credito su pegno. C) Istituti di credito
fondiario. Ipotesi di esenzione previste da leggi speciali: a)
Ipotesi di esenzione contenute nella nuova legge bancaria. b)
Esenzioni dalla revocatoria fallimentare contenute in altre leggi
speciali non abrogate dalla nuova legge bancaria. c) Altre leggi che
prevedono l' esenzione dalla revocatoria fallimentare: pagamenti
effettuati dall' imprenditore poi fallito per imposte scadute. d)
Pagamenti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza. e) Sottrazione dalla revocatoria fallimentare dei
pagamenti compiuti dal debitore ceduto a favore del cessionario
societa' di factoring e inopponibilita' della cessione al fallimento
del cedente (artt. 6 e 7 l. 52/1991, "Disciplina della cessione dei
crediti di impresa"). f) Irrevocabilita' del pagamento di una
cambiale quando il possessore doveva accettarlo per non perdere l'
azione cambiaria di regresso. - C.d. "esenzioni" individuate in via
giurisprudenziale. Imprese concessionarie di servizi essenziali in
regime di monopolio legale per i pagamenti eseguiti dall' utente poi
fallito. Altre ipotesi di "esenzione" dalla revocatoria individuate
in via giurisprudenziale. - Considerazioni conclusive)
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| art. 67 l. fall.
art. 6 l. 21 febbraio 1991, n. 52
art. 7 l. 21 febbraio 1991, n. 52
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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