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Documento


216842
IDG950602432
95.06.02432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scoditti Enrico
Nota a Collegio arbitrale FIP 9 marzo 1994
Riv. dir. sport., an. 46 (1994), fasc. 1, pag. 99-102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1830; D306132
Secondo la decisione in rassegna va dichiarata la risoluzione del contratto per impossibilita' sopravvenuta della prestazione sportiva del giocatore di pallacanestro; infatti, la clausola relativa all' obbligo della societa' di corrispondere per intero quanto dovuto, nonostante la sopravvenuta incapacita', dev' essere interpretata nel senso di un infortunio legato alla pratica della pallacanestro, e non di una incapacita' dovuta a qualsiasi altra causa. L' A., richiamato il caso di specie, esamina i problemi che si presentano in caso di sopravvenuta incapacita' fisica del giocatore; si sofferma, in particolare, sul valore delle clausole di irresolubilita' del contratto.
art. 8 l. 23 marzo 1981, n. 91
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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