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216854
IDG950602444
95.06.02444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catalano Giuseppe
Nota a Trib. Taranto 8 febbraio 1994
Riv. dir. sport., an. 46 (1994), fasc. 2-3, pag. 432-434
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30660; D1830
Il Tribunale di Taranto ha stabilito, con la sentenza annotata, che le clausole vessatorie contenute nel regolamento del concorso pronostici Totocalcio vanno specificatamente approvate per iscritto; inoltre, posto che il ricevitore assume il titolo di mandatario dello scommettitore e che il perfezionamento del contratto di gioco con l' ente gestore del concorso pronostici Totocalcio non si ha nel momento in cui si effettua la giocata, ma all' atto della ricezione della matrice da parte dell' ente gestore, non puo' essere accolta la domanda dello scommettitore che chieda il pagamento delle vincite senza dimostrare l' intervenuta conclusione del contratto. L' A. esamina i problemi posti dalla pronuncia in ordine all' applicazione delle regole fissate per i concorsi pronostici, prendendo in considerazione anche la normativa comunitaria in tema di contratti per adesione.
art. 1341 comma 2 c.c. Dir. CEE 93/13
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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