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Documento


216855
IDG950602445
95.06.02445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marcotulli Giuseppe
Nota a Trib. Napoli 12 maggio 1993
Riv. dir. sport., an. 46 (1994), fasc. 2-3, pag. 436-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3071; D1830
Secondo la sentenza in epigrafe non sussiste "culpa in vigilando" dell' insegnante qualora il danno subito da un allievo, durante una gara dei Giochi della gioventu', sia riconducibile al "rischio sportivo" inerente al tipo di gara e siano state adottate le cautele necessarie, in relazione all' eta' ed alla maturita' degli allievi. L' A. esamina la portata della c.d. responsabilita' indiretta, valutando in quali casi l' obbligato alla vigilanza risponda dei danni causati dal terzo. Prende poi in considerazione il concetto di "rischio sportivo" e quello di "rischio lecito", e conclude valutando l' estensione dell' obbligo di vigilanza.
art. 2047 c.c. art. 2048 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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