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216858
IDG950602448
95.06.02448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zanotti Roberto
Sulla illiceita' delle scommesse con allibratori stranieri
Nota a Trib. Lecce sez. II pen. 16 novembre 1992
Riv. dir. sport., an. 46 (1994), fasc. 2-3, pag. 464-469
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30660; D1830; D546
La sentenza annotata afferma che la raccolta di scommesse su un numero ristretto di partite di calcio non realizza l' ipotesi del c.d. lotto clandestino e pertanto non e' punibile ai sensi dell' art. 17 l. 528/1982. Il Tribunale di Lecce ha inoltre stabilito che la raccolta di scommesse su partite di calcio italiane da parte di una organizzazione straniera operante in Italia non costituisce reato ai fini dell' art. 4 d.lg. 496/1948, e che le scommesse presso allibratori operanti in Stati stranieri, dove tale attivita' e' lecita, non arrecano offesa al bene giuridico protetto dall' art. 718 c.p. L' A., premesso che la decisione e' comunque superata dall' entrata in vigore della l. 401/1989, approfondisce le questioni che emergono dalla sentenza, soffermandosi in particolare sull' affermata irrilevanza dell' offesa recata al bene protetto dall' art. 718 c.p. Conclude valutando come sarebbe stato risolto il caso in base alla nuova l. 401/1989.
art. 4 d.lg. 14 aprile 1948, n. 496 art. 17 l. 2 agosto 1982, n. 528 l. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6 c.p. art. 718 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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