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Documento


216863
IDG950602453
95.06.02453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coccia Massimo
Nota a ord. Corte d' Appello Liegi sez. IX civ. 1 ottobre 1993 (Belgio)
Riv. dir. sport., an. 46 (1994), fasc. 2-3, pag. 531-533
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1830; D87120
Secondo la decisione in commento le norme del Trattato CEE possono essere interpretate nel senso che vietano che una societa' calcistica possa pretendere il pagamento di una somma di denaro da un' altra societa' calcistica allorche' un giocatore, gia' tesserato con la prima societa', viene ingaggiato dalla seconda societa' dopo la scadenza del contratto. Le stesse norme, prosegue la decisione, possono essere interpretate nel senso che vietano che le associazioni o federazioni sportive includano nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini di Stati aderenti alla Comunita', alle competizioni che organizzano. L' A. approfondisce le importanti questioni toccate dalla pronuncia, con particolare riferimento alla limitazione del numero di giocatori stranieri di provenienza comunitaria che possono partecipare alle competizioni sportive tra clubs.
art. 6 l. 23 marzo 1981, n. 91
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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