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216881
IDG950802471
95.08.02471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stancati Paolo
Sulla estensione e sui limiti del regime di autonomia dei Consigli regionali. Considerazioni critiche e ricostruttive (In margine al conflitto di attribuzione risolto con la sentenza n. 209 del 1994 della Corte Costituzionale)
Diritto e societa', (1995), fasc. 1, pag. 63-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D030; D14230
Quello della simiglianza ed analogia -se non, addirittura, della tendenziale equiparabilita'- della posizione delle Assemblee elettive regionali in confronto al rango delle Camere parlamentari (e degli organi costituzionali in genere) e' argomento non di rado adoperato, da parte regionale, al fine di invocare l' intervento della Corte Costituzionale -in sede di conflitto di attribuzione- onde consentire, per tal via, il ristabilimento di quell' assetto o sistema di guarentigie e "protezioni" che la Costituzione assegnerebbe ai Consigli regionali e che verrebbe ad essere inciso, o addirittura vanificato, qualora lo Stato pretendesse di esercitare talune sue competenze, anche di natura propriamente giurisdizionale, entro la c.d. sfera di "indipendenza" dei Consigli medesimi. Non si distacca da tale matrice interpretativa e da tale intento "rivendicativo" -pur se l' una e l' altro sostanzialmente disattesi da una giurisprudenza costituzionale che, specie nel corso di questi ultimi anni, e' andata via via stabilizzandosi- il conflitto di attribuzione che ha condotto alla sentenza n. 209/1994, sorto a seguito del ricorso della Regione siciliana avverso l' attivita' istruttoria avviata dalla Procura Generale della Corte dei Conti ex art. 74 t.u. Corte dei Conti e finalizzata ad accertare eventuali danni cagionati da funzionari dell' Assemblea regionale siciliana (nell' ambito del giudizio di responsabilita' patrimoniale). La Corte Costituzionale, sebbene con qualche incongruenza e sbavatura d' ordine sistematico, ha opportunamente riaffermato la legittimazione della Corte dei Conti ad esercitare il proprio sindacato negando, conseguentemente, la pretesa natura esclusiva, sostitutiva e riservata della giustizia "domestica" dell' organo consiliare regionale. Strettamente connesso al problema ora accennato e' l' altro attinente al fondamento e all' estensione delle varie specie e forme di autonomia -delle quali la c.d. autodichia e' solo una parte, e neppure la piu' rilevante (autonomia normativa, organizzatoria, contabile, ecc.)- che, per una parte tutt' altro che minoritaria della dottrina, dovrebbero riconoscersi agli organi consiliari regionali secondo un regime e un modello non dissimili da quelli propri delle Camere parlamentari. Si e' pertanto reso necessario sia definire il rango, la valenza e l' efficacia della fonte regolamentare "interna" (la quale funge, quanto meno sul piano formale, da fondamento per molte delle suddette potesta' autonome in capo ai Consigli regionali, ed in particolare per quella di autoorganizzazione), sia delineare il rapporto intercorrente tra regolamenti consiliari ed altre fonti con questi "concorrenti" nella materia organizzativa interna: lo Statuto regionale, nonche' la legge statale e locale. Il quadro che ne e' derivato e' oltremodo complesso, dal momento che, pur esclusasi la situabilita' dei regolamenti in parola entro la categoria degli atti con forza di legge e/o primari, la posizione dei medesimi e' risultata insuscettibile di essere univocamente inquadrata; cio' in quanto la competenza normativa attribuita alle Assemblee legislative regionali subisce -per rimanere agli esempi piu' immediati- numerosi e rilevanti condizionamenti (ed in tal senso deve ritenersi differenziabile) sia in funzione della materia trattata, sia dell' organo consiliare considerato, mutando l' ampiezza della potesta' regolamentare a seconda che l' organo appartenga ad una Regione ad autonomia ordinaria o differenziata; e cio' in virtu' del fatto che gli Statuti speciali, a causa del loro rango piu' elevato, possono istituire (fondare) la potesta' regolamentare in modo piu' esteso di quanto non possano fare gli Statuti ordinari.
art. 24 comma 1 Cost. art. 95 Cost. art. 97 comma 1 Cost. art. 101 comma 2 Cost. art. 102 Cost. art. 103 comma 2 Cost. art. 108 Cost. art. 117 Cost. art. 123 comma 1 Cost. art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 74 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 2 l. 23 ottobre 1992, n. 421 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 art. 4 st. SI C. Cost. 2 giugno 1994, n. 209
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