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216886
IDG950802476
95.08.02476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Soana Gianluca
Nota a C. Cost. 16 maggio 1994, n. 181
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61; D614
Con la sentenza annotata, osserva l' A., continuano gli interventi della Corte Costituzionale tendenti a ridimensionare fortemente il modello accusatorio (secondo il quale la prova si deve formare nel contraddittorio tra le parti). Richiamate precedenti decisioni della Corte che si inseriscono in quest' azione di ridimensionamento, l' A. propone una panoramica della dottrina sulla materia affrontata dalla sentenza, che ha dichiarato infondata la questione ci legittimita' costituzionale dell' art. 403 c.p.p., nella parte in cui non prevede l' utilizzabilita', nei confronti di imputati i cui difensori hanno partecipato all' assunzione dell' incidente probatorio, della perizia disposta a norma dell' art. 392 comma 1 lett. f) medesimo codice, nel caso in cui il GIP abbia rigettato, per sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi, la richiesta di estensione dell' incidente probatorio a tali soggetti.
art. 403 c.p.p.
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