| La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 403
c.p.p., nella parte in cui non prevede l' utilizzabilita', nei
confronti di imputati i cui difensori hanno partecipato all'
assunzione dell' incidente probatorio, della perizia disposta a norma
dell' art. 392 comma 1 lett. f) medesimo codice, nel caso in cui il
GIP abbia rigettato, per sopravvenuta modifica dello stato dei
luoghi, la richiesta di estensione dell' incidente probatorio a tali
soggetti. L' A. riassume il ragionamento sviluppato dalla Consulta
per giungere alla declaratoria di infondatezza, e illustra i motivi
che lo fanno ritenere non condivisibile. A suo giudizio, sono
censurabili le considerazioni svolte, sia in merito alla
corrispondenza all' art. 3 Cost., sia per quanto riguarda il
raffronto con l' art. 112 Cost. Per quanto attiene, in particolare, a
questo secondo profilo, l' A. sottolinea come il riferimento alla
lesione dell' art. 112 Cost., rispetto alla preclusione legislativa
di sfruttare le potenzialita' accusatorie degli atti processuali,
riveli un profilo sinora inedito del modo di concepire l'
obbligatorieta' dell' azione penale, che meritava maggiore
attenzione. L' A. conclude valutando gli effetti derivanti dalla
soluzione adottata, ed evidenziando come sarebbe stata piu' adeguata
ai vari interessi in gioco la scelta di percorsi ermeneutici diversi
da quelli preferiti dalla Corte.
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