Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


216887
IDG950802477
95.08.02477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalfati Adolfo
Incidente probatorio su fatti "in cerca d' autore"
Osservazione a C. Cost. 16 maggio 1994, n. 181
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1621-1631
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61; D614
La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 403 c.p.p., nella parte in cui non prevede l' utilizzabilita', nei confronti di imputati i cui difensori hanno partecipato all' assunzione dell' incidente probatorio, della perizia disposta a norma dell' art. 392 comma 1 lett. f) medesimo codice, nel caso in cui il GIP abbia rigettato, per sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi, la richiesta di estensione dell' incidente probatorio a tali soggetti. L' A. riassume il ragionamento sviluppato dalla Consulta per giungere alla declaratoria di infondatezza, e illustra i motivi che lo fanno ritenere non condivisibile. A suo giudizio, sono censurabili le considerazioni svolte, sia in merito alla corrispondenza all' art. 3 Cost., sia per quanto riguarda il raffronto con l' art. 112 Cost. Per quanto attiene, in particolare, a questo secondo profilo, l' A. sottolinea come il riferimento alla lesione dell' art. 112 Cost., rispetto alla preclusione legislativa di sfruttare le potenzialita' accusatorie degli atti processuali, riveli un profilo sinora inedito del modo di concepire l' obbligatorieta' dell' azione penale, che meritava maggiore attenzione. L' A. conclude valutando gli effetti derivanti dalla soluzione adottata, ed evidenziando come sarebbe stata piu' adeguata ai vari interessi in gioco la scelta di percorsi ermeneutici diversi da quelli preferiti dalla Corte.
art. 3 Cost. art. 112 Cost. art. 360 c.p.p. art. 392 comma 1 lett. f c.p.p. art. 403 c.p.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati