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216900
IDG950802490
95.08.02490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatto Alfredo
"Proroga" e "rinnovazione" delle misure cautelari: il problema dei modi e dei tempi del contraddittorio
Osservazione a C. Cost. 2 giugno 1994, n. 219
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1825-1832
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
L' A. analizza in primo luogo il sistema predisposto dal legislatore ad evitare che le misure cautelari si risolvano in uno strumento vessatorio, soffermandosi in particolare sulla rinnovazione del provvedimento cautelare; a tale proposito, ritiene non fondata la distinzione, operata dalla Corte di Cassazione, fra rinnovazione e proroga delle misure cautelari. Esamina quindi la sentenza in rassegna, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 301 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, ai fini dell' adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. L' A. ripercorre l' iter argomentativo sviluppato dalla Consulta, sottolineando come la prospettazione ermeneutica sia ineccepibile. Tuttavia, la portata della decisione rischia di essere compromessa dall' atteggiamento di chiusura dei giudici ordinari circa l' applicabilita' della procedura camerale c.d. partecipata per le decisioni manipolative sulle misure cautelari.
art. 272 c.p.p. art. 275 c.p.p. art. 301 comma 2 c.p.p. art. 305 c.p.p.
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