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216901
IDG950802491
95.08.02491 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Silvestri Gaetano
La difesa del magistrato nel procedimento disciplinare tra garanzia oggettiva e tutela corporativa
Osservazione a C. Cost. 8 giugno 1994, n. 220
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1837-1841
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0230; D0231
La sentenza in commento ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 34 comma 2 r.d.lg. 511/1946 (Guarentigie della Magistratura), nella parte in cui prevede la possibilita' per l' incolpato di farsi assistere da altro magistrato come una facolta' e non gia' come un obbligo. Ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso art. 34 comma 2 nella parte in cui non consente alla sezione disciplinare del Cons. Sup. Mag. di disporre d' ufficio la nomina di un magistrato difensore. L' A. richiama la giurisprudenza sulla materia, e sottolinea come l' art. 34 cit. sia del tutto incompatibile, nel suo impianto generale, con le condizioni minime di garanzia richieste da un procedimento giurisdizionale quale deve configurarsi dopo l' entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Muove quindi diversi rilievi critici alla soluzione adottata dalla Consulta e alle motivazioni addotte a suo sostegno.
art. 34 comma 2 r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511
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