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216903
IDG950802493
95.08.02493 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerritelli Elvira
Nota a C. Cost. 8 giugno 1994, n. 222
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1857-1859
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18990; D03103
La Corte Costituzionale, confermando il proprio orientamento circa i rapporti tra Stato e Regioni in materia di autonomia finanziaria e di finanza pubblica, ha stabilito, con la sentenza in nota, che non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7 comma 1 e 8 bis d.l. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito in l. 243/1993. L' A., dopo aver rilevato come la Costituzione lasci ampi margini di discrezionalita' al legislatore circa la determinazione dei finanziamenti da attribuire alle Regioni, esamina la manovra finanziaria (di cui fanno parte le norme impugnate) tendente a ridurre il disavanzo statale. Sottolinea come la Corte abbia giustamente riconosciuto la non arbitrarieta' della scelta del legislatore di contenere le spese, anche attraverso una riduzione dei trasferimenti alle Regioni.
art. 119 Cost. art. 7 comma 1 d.l. 22 maggio 1993, n. 155 art. 8 bis d.l. 22 maggio 1993, n. 155 l. 19 luglio 1993, n. 243
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