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216905
IDG950802495
95.08.02495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catelani Elisabetta
Questione nuova o vecchia? Gli argomenti come elementi di determinazione dell' oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale
Osservazione a C. Cost. 8 giugno 1994, n. 225
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1904-1913
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021433; D703
Con la sentenza n. 309/1992 la Corte Costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimita' dell' art. 6 comma 1 d.l. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella l. 54/1982, nella parte in cui attribuisce ai dirigenti la facolta' di optare per la continuazione del rapporto di lavoro, anche dopo il raggiungimento dell' eta' pensionabile, al fine di conseguire la massima anzianita' contributiva, ma senza fruizione delle garanzie di stabilita' del posto di lavoro. In quell' occasione la Corte aveva rilevato che la decisione era il frutto di una individuazione (forse) parziale dei termini e dei motivi del giudizio. Il giudice remittente si e' quindi fatto carico di riprospettare la questione, ampliando le disposizioni impugnate e sviluppando i profili di incostituzionalita' precedentemente esposti. Con la sentenza in epigrafe la Consulta e' tornata pertanto sull' argomento, confermando la decisione di infondatezza della questione. L' A. trae spunto da questo nuovo intervento per approfondire le questioni legate alla riproponibilita' di una questione gia' affrontata dalla Corte Costituzionale, prendendo in considerazione, in particolare, gli elementi indicati dalla stessa Corte quali essenziali per la determinazione di una questione nuova.
art. 6 comma 1 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 art. 6 comma 4 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 l. 26 febbraio 1982, n. 54 C. Cost. 1 luglio 1992, n. 309
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