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| IDG950802495 | |
| 95.08.02495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Catelani Elisabetta
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| Questione nuova o vecchia? Gli argomenti come elementi di
determinazione dell' oggetto del giudizio di legittimita'
costituzionale
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| Osservazione a C. Cost. 8 giugno 1994, n. 225
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1904-1913
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021433; D703
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| Con la sentenza n. 309/1992 la Corte Costituzionale aveva dichiarato
infondata la questione di legittimita' dell' art. 6 comma 1 d.l.
791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella l.
54/1982, nella parte in cui attribuisce ai dirigenti la facolta' di
optare per la continuazione del rapporto di lavoro, anche dopo il
raggiungimento dell' eta' pensionabile, al fine di conseguire la
massima anzianita' contributiva, ma senza fruizione delle garanzie di
stabilita' del posto di lavoro. In quell' occasione la Corte aveva
rilevato che la decisione era il frutto di una individuazione (forse)
parziale dei termini e dei motivi del giudizio. Il giudice remittente
si e' quindi fatto carico di riprospettare la questione, ampliando le
disposizioni impugnate e sviluppando i profili di incostituzionalita'
precedentemente esposti. Con la sentenza in epigrafe la Consulta e'
tornata pertanto sull' argomento, confermando la decisione di
infondatezza della questione. L' A. trae spunto da questo nuovo
intervento per approfondire le questioni legate alla riproponibilita'
di una questione gia' affrontata dalla Corte Costituzionale,
prendendo in considerazione, in particolare, gli elementi indicati
dalla stessa Corte quali essenziali per la determinazione di una
questione nuova.
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| art. 6 comma 1 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
art. 6 comma 4 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
l. 26 febbraio 1982, n. 54
C. Cost. 1 luglio 1992, n. 309
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