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216908
IDG950802498
95.08.02498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cenci Daniele
Una novellazione "rispettosa" della precedente giurisprudenza costituzionale
Osservazione a C. Cost. 16 giugno 1994, n. 240
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 1990-1992
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6146; D62150
La sentenza in commento dichiara infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 500 comma 4 c.p.p. (come modificato dall' art. 7 comma 4 d.l. 306/1992, convertito nella l. 356/1992), nella parte in cui subordina l' esistenza di altri elementi di prova, capaci di confermarne l' attendibilita', l' utilizzabilita' come prove delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per le contestazioni. Il giudice remittente riteneva che la norma impugnata rappresentasse un passo indietro rispetto alla precedente sentenza costituzionale n. 255/1992, reintroducendo il medesimo contenuto della norma gia' dichiarata illegittima. Tale ragionamento, per quanto condiviso da una parte della giurisprudenza, appare alquanto forzato. L' A. ripercorre quindi l' iter argomentativo sviluppato dalla Corte, la quale ha correttamente richiamato la propria sentenza n. 255 cit. riguardo al principio del libero convincimento del giudice.
art. 500 comma 4 c.p.p. art. 7 comma 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 C. Cost. 3 giugno 1992, n. 255
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