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216919
IDG950802509
95.08.02509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bientinesi Fabrizia
Un caso di illegittimita' conseguenziale in materia di requisiti di accesso alla Polizia di Stato ed alla Magistratura ordinaria
Osservazione a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 108
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 2277-2287
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14310; D18700; D0230; D021430
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 26 l. 53/1989, nella parte in cui prevede che siano esclusi dall' accesso alla Polizia di Stato coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. La Corte ha quindi esteso il giudizio di incostituzionalita' anche all' art. 124 r.d. 12/1941, che prevede la medesima esclusione per l' accesso alla Magistratura ordinaria. L' A., dopo aver brevemente riassunto il caso che ha dato origine al giudizio costituzionale, esamina approfonditamente la pronuncia sotto tre profili: 1) sostanziale, riguardo alle disposizioni oggetto del giudizio; 2) procedurale, attinente alle modalita' seguite alla Corte nell' esame delle stesse disposizioni ed in particolare all' applicazione da essa data all' istituto dell' illegittimita' conseguenziale; 3) critico-ricognitivo, relativamente a quale sia la normativa che residua a seguito dell' intervento operato dalla Consulta.
art. 3 Cost. art. 51 Cost. art. 124 comma 3 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 26 l. 1 febbraio 1989, n. 53
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