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| IDG950802509 | |
| 95.08.02509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bientinesi Fabrizia
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| Un caso di illegittimita' conseguenziale in materia di requisiti di
accesso alla Polizia di Stato ed alla Magistratura ordinaria
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| Osservazione a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 108
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 3, pag. 2277-2287
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14310; D18700; D0230; D021430
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| Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato l'
illegittimita' costituzionale dell' art. 26 l. 53/1989, nella parte
in cui prevede che siano esclusi dall' accesso alla Polizia di Stato
coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino appartenenti
a famiglia di estimazione morale indiscussa. La Corte ha quindi
esteso il giudizio di incostituzionalita' anche all' art. 124 r.d.
12/1941, che prevede la medesima esclusione per l' accesso alla
Magistratura ordinaria. L' A., dopo aver brevemente riassunto il caso
che ha dato origine al giudizio costituzionale, esamina
approfonditamente la pronuncia sotto tre profili: 1) sostanziale,
riguardo alle disposizioni oggetto del giudizio; 2) procedurale,
attinente alle modalita' seguite alla Corte nell' esame delle stesse
disposizioni ed in particolare all' applicazione da essa data all'
istituto dell' illegittimita' conseguenziale; 3) critico-ricognitivo,
relativamente a quale sia la normativa che residua a seguito dell'
intervento operato dalla Consulta.
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| art. 3 Cost.
art. 51 Cost.
art. 124 comma 3 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
art. 26 l. 1 febbraio 1989, n. 53
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