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216997
IDG950902587
95.09.02587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Diddi Alessandro
In tema di competenza territoriale per la conversione delle pene pecuniarie
Nota a Cass. sez. I pen. 10 marzo 1994
Giust. pen., s. 7, an. 99 (1994), fasc. 7, pt. 3, pag. 366-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50324; D64; D6431
L' A. incentra la nota sul problema trattato nella seconda massima della sentenza, secondo la quale "e' ammissibile, e non subordinata all' effettivo rintraccio della persona che deve esservi sottoposta, il procedimento di conversione della pena pecuniaria". L' analisi della disciplina conduce l' A. ad affermare conclusivamente che per la riconversione della pena pecuniaria operera' la disciplina di cui all' art. 660 commi 1, 2 e 3, per la cui concreta applicabilita', in punto di determinazione del giudice competente, occorrera' riferirsi alla disciplina generale di cui agli artt. 677 e seguenti c.p.p., mentre ove si tratti di determinazioni delle sanzioni conseguenti e delle relative modalita' esecutive continuera' ad osservarsi la disciplina speciale di cui all' art. 107 l. 689/1981 con la possibilita' oltre che della non contestualita' dei due procedimenti, anche della investitura di organi della Magistratura di sorveglianza diversi a cagione della applicabilita' di differenti criteri di determinazione della competenza per materia.
art. 107 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 660 c.p.p. art. 677 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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