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217110
IDG951202700
95.12.02700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Alberto
I caratteri originari della giurisdizione amministrativa e la loro evoluzione
Dir. proc. amm., an. 12 (1994), fasc. 4, pag. 635-706
D15; D153
(Sommario: - Le ragioni della istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato: i limiti della tutela accordata dal giudice ordinario, come giudice del rispetto delle sole norme dell' ordinamento generale. - L' irrilevanza del carattere funzionale dell' autonomia dell' amministrazione alla base della legge del 1865, e la conseguente impossibilita', all' epoca, di definire come legittimi gli interessi individuali lesi dai provvedimenti che non ne superassero i limiti. - L' istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato in conseguenza dell' emersione del principio di funzionalita' come regola essenziale dell' azione dell' amministrazione. - Il principio di funzionalita' come principio dominante la disciplina dell' esercizio dei poteri dell' amministrazione. L' ipotesi che questa disciplina costituisca il suo ordinamento particolare. - La rilevanza attribuita alle norme funzionali sull' esercizio dei poteri dell' amministrazione, alle norme del suo ordinamento particolare, come base della riforma del 1889. - Il carattere necessariamente oggettivo del sindacato affidato alla quarta sezione del Consiglio di Stato: l' esclusiva funzionalizzazione agli interessi pubblici delle norme di cui garantiva l' effettivita', e l' accidentalita' nonche' l' irrilevanza di loro risvolti soggettivi. - Il carattere necessariamente oggettivo del sindacato affidato alla quarta sezione del Consiglio di Stato: l' unico interesse individuale rilevante al riguardo e' quello sostanziale inciso dal provvedimento impugnato, che pero' svolge il solo ruolo di situazione legittimante al ricorso. - Il contrasto tra l' interesse dell' amministrazione e l' interesse del ricorrente, e i limiti della sua rilevanza, nella configurazione originaria e tradizionale del giudizio amministrativo. - L' originaria appartenenza della quarta sezione del Consiglio di Stato all' amministrazione, e il progressivo estraniamento da essa dell' attuale giudice amministrativo. La maggiore rilevanza assunta progressivamente dagli interessi individuali nel sindacato giurisdizionale amministrativo: gli interessi indiv)
art. 24 Cost. art. 103 Cost. art. 113 Cost. l. 20 marzo 1865, n. 2248 l. 31 marzo 1889, n. 5992 r.d. 17 agosto 1907, n. 638 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 8 l. 7 agosto 1990, n. 241 art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
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