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| IDG951202703 | |
| 95.12.02703 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romani Grazia
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| Sul luogo di notifica delle decisioni del Consiglio di Stato, ai fini
della decorrenza del termine breve per il ricorso in Cassazione
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 6 maggio 1991, n. 5009
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| Dir. proc. amm., an. 12 (1994), fasc. 4, pag. 793-805
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15315; D40730
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| Le sezioni unite della Corte di Cassazione affermano, con la sentenza
in rassegna, che, agli effetti della decorrenza del termine breve per
la proposizione del ricorso per cassazione, la notifica delle
decisioni del Consiglio di Stato deve essere effettuata ai sensi
dell' art. 87 comma 2 r.d. 642/1907 presso l' amministrazione (tranne
nel caso di amministrazione statale), ancorche' questa abbia eletto
domicilio presso il difensore. L' A. richiama la normativa in materia
di notifica delle decisioni del Consiglio di Stato, affrontando i
problemi interpretativi che si sono presentati nella sua
applicazione, sottolineando come la soluzione vada ricercata nelle
norme di procedura civile. Muove poi diversi rilievi critici alla
pronuncia in commento, che sembra trascurare l' indirizzo piu'
recente e piu' argomentato, continuando a fare riferimento a un
superato indirizzo dell' adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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| art. 87 comma 2 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 170 c.p.c.
art. 285 c.p.c.
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