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217113
IDG951202703
95.12.02703 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romani Grazia
Sul luogo di notifica delle decisioni del Consiglio di Stato, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso in Cassazione
Nota a Cass. sez. un. civ. 6 maggio 1991, n. 5009
Dir. proc. amm., an. 12 (1994), fasc. 4, pag. 793-805
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15315; D40730
Le sezioni unite della Corte di Cassazione affermano, con la sentenza in rassegna, che, agli effetti della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, la notifica delle decisioni del Consiglio di Stato deve essere effettuata ai sensi dell' art. 87 comma 2 r.d. 642/1907 presso l' amministrazione (tranne nel caso di amministrazione statale), ancorche' questa abbia eletto domicilio presso il difensore. L' A. richiama la normativa in materia di notifica delle decisioni del Consiglio di Stato, affrontando i problemi interpretativi che si sono presentati nella sua applicazione, sottolineando come la soluzione vada ricercata nelle norme di procedura civile. Muove poi diversi rilievi critici alla pronuncia in commento, che sembra trascurare l' indirizzo piu' recente e piu' argomentato, continuando a fare riferimento a un superato indirizzo dell' adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
art. 87 comma 2 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 170 c.p.c. art. 285 c.p.c.
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