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217125
IDG951202715
95.12.02715 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gualandi Federico
Brevi note sull' art. 6, l. 15 dicembre 1972, n. 772. Provvedimento di decadenza dallo "status" di obiettore di coscienza
Nota a ord. Cons. Stato sez. IV 30 agosto 1994, n. 1027
Foro amm., an. 70 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2378-2383
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18682
L' A. prende spunto dalla decisione in commento che, annullando una precedente ordinanza del TAR dell' Emilia-Romagna, stabilisce che "dal provvedimento di decadenza dello status di obiettore di coscienza e dal conseguente provvedimento di precettazione per il servizio armato nell' esercito, deriva al ricorrente un danno grave ed irreparabile cosi' come previsto dal comma ult. art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e va conseguentemente sospesa l' efficacia di tali provvedimenti", per svolgere alcune considerazioni sull' obiezione di coscienza al servizio militare. Richiamato il caso di specie e la disciplina legislativa sulla materia, l' A. indica le ragioni che fanno ritenere auspicabile la riforma della legge sull' obiezione di coscienza.
l. 15 dicembre 1972, n. 772
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