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217134
IDG951202724
95.12.02724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sorge Giueseppe
Convalida ed operativita' degli organi elettivi e dei consiglieri comunali dopo la legge n. 81/1993. Il giuramento del Sindaco davanti al Prefetto deve avvenire subito dopo la proclamazione dei risultati e quindi degli eletti
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 69 (1995), fasc. 2 (16 gennaio), pag. 7-19
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1421; D14213
(Sommario: - L' istituto della convalida secondo l' art. 75 del t.u. n. 570/1960. - La convalida in rapporto con la legislazione del nuovo ordinamento delle autonomie. - Esame articolato delle norme attinenti l' immediata funzionalita' degli organi elettivi: insediamento del Sindaco. Entrata in funzione dei singoli consiglieri comunali e del Consiglio comunale. Insediamento ed entrata in funzione della Giunta comunale. Convocazione e presidenza del Consiglio comunale. Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. - La convalida come condizione di operativita' secondo le disposizioni del Ministero dell' Interno. - Nuova lettura ed applicazione dell' istituto della convalida. - Nota conclusiva)
art. 75 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 l. 8 giugno 1990, n. 142 l. 25 marzo 1993, n. 81
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