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217154
IDG951202744
95.12.02744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrozza Paolo
L' inammissibilita' per discrezionalita' del legislatore. Spunti per un dibattito sui rischi di una "categoria a rischio"
Nota a C. Cost. 14 dicembre 1993, n. 438
Regioni, an. 22 (1994), fasc. 6, pag. 1703-1722
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02102; D03201
La sentenza in epigrafe ha giudicato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 277/1993 (di disciplina dell' elezione della Camera dei deputati); le norme erano state impugnate in quanto in presunto contrasto con il principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina in Provincia di Bolzano. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le scelte in materia fossero di spettanza del legislatore. L' A., rilevata l' evidente incostituzionalita' delle norme impugnate, esamina la categoria della "inammissibilita' per discrezionalita' legislativa", sottolineando come venga usata in modo distorto. Propone quindi alcuni approfonditi spunti di riflessione in merito a tre profili della questione: la corrispondenza agli orientamenti manifestati in proposito in altri sistemi di giustizia costituzionale; la possibilita' di individuare soluzioni alternative a quella della inammissibilita' per discrezionalita' amministrativa; i rischi che tale soluzione comporta.
art. 1 l. 4 agosto 1993, n. 277 art. 5 l. 4 agosto 1993, n. 277
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