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217157
IDG951202747
95.12.02747 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angiolini Vittorio
Il giudizio in via principale si rinnova per una sola Regione?
Nota a C. Cost. 31 dicembre 1993, n. 496
Regioni, an. 22 (1994), fasc. 6, pag. 1788-1802
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1433; D03222
La sentenza in epigrafe dichiara costituzionalmente illegittimo l' art. 7 comma 1 l.p. Bolzano n. 6/1990, nella parte in cui prevede la stipulazione di accordi di lavoro per il personale provinciale e degli enti dipendenti comportanti incrementi economici per il periodo 1991-1993. L' A., dopo aver brevemente esaminato la questione di merito, si sofferma sulle questioni processuali che la Corte ha dovuto risolvere per giungere alla decisione, rilevandone il carattere di novita' riguardo ai problemi posti dal d.lg. 266/1992, relativo a norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige.
d.lg. 16 marzo 1992, n. 266 art. 7 comma 1 l.p. BZ 13 marzo 1990, n. 6
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