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217172
IDG951202762
95.12.02762 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de Tilla Maurizio
Sull' azione di ripetizione dei canoni non dovuti
Nota a Cass. sez. III civ. 7 marzo 1994, n. 2205
Riv. giur. edil., an. 38 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 164-166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
La sentenza in nota afferma che: 1) il termine semestrale per l' azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore decorre dalla data in cui l' immobile viene posto concretamente nella effettiva disponibilita' del locatore; 2) il conduttore che permanga nel godimento dell' immobile anche dopo la data stabilita per il rilascio e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e, correlativamente, ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore, quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul c.d. equo canone. L' A. esprime adesione ai principi affermati dalla pronuncia e richiama la giurisprudenza sulla materia.
art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392
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