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217208
IDG951502798
95.15.02798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benini S.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 17 marzo 1995, n. 3101
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1143-1145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1432; D74402; D712
Il contratto collettivo nazionale ANAC del 1968 stabiliva che in caso di superamento del nastro lavorativo (cosi' definito il tempo in cui il dipendente resta a disposizione dell' azienda svolgendo attivita' complementari oltre l' orario di lavoro previsto dal contratto) il dipendente doveva essere compensato con una somma pari ad un quinto del minimo tabellare e dell' indennita' di contingenza in vigore dall' 1 gennaio di ogni anno. Tale sistema retributivo era stato osservato pur dopo l' acquisto, da parte della convenuta, di due aziende esercenti autolinee in concessione, diventate pubbliche, con l' applicazione del contratto collettivo nazionale Federtrasporti, relativo alle aziende pubbliche. Con questo contratto del 1976, che prevedeva l' istituto del supero, demandandone la retribuzione alla contrattazione collettiva, l' azienda ritenne, nell' attesa, di congelare la retribuzione del supero in una misura fissa. La questione fondamentale appare quella della qualificazione del comportamento dell' azienda, per il periodo in cui la retribuzione "a percentuale" del supero del nastro non poteva piu' considerarsi corrispondente ad un obbligo scaturente dal contratto collettivo, dopo la cessazione del regime contrattuale ANAC per la successione della neocostituita Azienda regionale alle precedenti concessionarie di pubblici servizi, con il contestuale passaggio alla contrattazione collettiva delle aziende pubbliche. L' A. esamina la sentenza in epigrafe, richiamando i motivi del contrasto giurisprudenziale emerso nell' ambito di precedenti soluzioni. Secondo le sezioni unite "le condizioni di miglior favore connesse alla retribuzione del supero del nastro lavorativo, derivanti dall' uso aziendale, per la formazione del quale e' sufficiente l' osservanza spontanea di una prassi generalizzata, non possono essere derogate in peius dalla contrattazione collettiva".
art. 2077 c.c. art. 2078 c.c.



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