| Il contratto collettivo nazionale ANAC del 1968 stabiliva che in caso
di superamento del nastro lavorativo (cosi' definito il tempo in cui
il dipendente resta a disposizione dell' azienda svolgendo attivita'
complementari oltre l' orario di lavoro previsto dal contratto) il
dipendente doveva essere compensato con una somma pari ad un quinto
del minimo tabellare e dell' indennita' di contingenza in vigore
dall' 1 gennaio di ogni anno. Tale sistema retributivo era stato
osservato pur dopo l' acquisto, da parte della convenuta, di due
aziende esercenti autolinee in concessione, diventate pubbliche, con
l' applicazione del contratto collettivo nazionale Federtrasporti,
relativo alle aziende pubbliche. Con questo contratto del 1976, che
prevedeva l' istituto del supero, demandandone la retribuzione alla
contrattazione collettiva, l' azienda ritenne, nell' attesa, di
congelare la retribuzione del supero in una misura fissa. La
questione fondamentale appare quella della qualificazione del
comportamento dell' azienda, per il periodo in cui la retribuzione "a
percentuale" del supero del nastro non poteva piu' considerarsi
corrispondente ad un obbligo scaturente dal contratto collettivo,
dopo la cessazione del regime contrattuale ANAC per la successione
della neocostituita Azienda regionale alle precedenti concessionarie
di pubblici servizi, con il contestuale passaggio alla contrattazione
collettiva delle aziende pubbliche. L' A. esamina la sentenza in
epigrafe, richiamando i motivi del contrasto giurisprudenziale emerso
nell' ambito di precedenti soluzioni. Secondo le sezioni unite "le
condizioni di miglior favore connesse alla retribuzione del supero
del nastro lavorativo, derivanti dall' uso aziendale, per la
formazione del quale e' sufficiente l' osservanza spontanea di una
prassi generalizzata, non possono essere derogate in peius dalla
contrattazione collettiva".
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