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217209
IDG951502799
95.15.02799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piombo D.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 8 febbraio 1995, n. 1442
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1162-1165
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40230; D44013; D30640
Esame della sentenza in epigrafe che chiarisce, in modo piu' esplicito di quanto fatto in precedenza, afferma l' A., che la estensione della competenza del Pretore ex art. 45 l. 392/1978 alle domande di condanna del locatore alla restituzione dei canoni pagati in eccedenza o, per converso, di condanna del conduttore al pagamento della differenza risultante a favore del locatore, trova la sua giustificazione nella concessione e accessorieta' di tali domande rispetto a quella di determinazione del canone, con conseguente applicazione degli artt. 31 comma 2 e 40 c.p.c. La sentenza risolve anche il contrasto insorto nell' ambito della III sezione circa la decorrenza degli arretrati del canone previsti dall' art. 68 l. 392/1978, in tema di locazioni ad uso diverso dall' abitazione gia' in corso alla data del 30 luglio 1978 e soggette a proroga legale. Secondo le sezioni unite, tali arretrati "si applicano a decorrere dal momento in cui il locatore ne fa richiesta, senza che possa configurarsi un suo diritto al pagamento degli arretrati".
art. 45 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 68 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 31 comma 2 c.p.c. art. 40 c.p.c.



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